MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione
generale per la motorizzazione Divisione 2
Prot. n. 19277/23.25
Roma,
3 marzo 2010
OGGETTO:
Veicoli di interesse storico e collezionistico.
PREMESSA
E’ in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto
ministeriale - di seguito indicato come "decreto" - concernente i
veicoli di interesse storico e collezionistico. Il suddetto provvedimento
disciplina i requisiti dei veicoli in argomento, così come classificati
dall’articolo 60 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice
della strada" (CdS), sia sotto il profilo dell’accertamento
dell’adeguato modo di conservazione, richiesto dal decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, concernente la "attuazione della direttiva 2000/53/CE,
relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche, sia sotto il profilo
della verifica delle prescrizioni di sicurezza richieste dall’articolo 215 del
DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante "regolamento di esecuzione al Codice
della strada", per la loro circolazione su strada. Il decreto, con le
integrazioni riportate nelle presenti disposizioni - emanate in applicazione del
decreto stesso - completa il quadro normativo di riferimento per i veicoli di
interesse storico e collezionistico e reca, in particolare, disposizioni
concernenti: 1) l’iscrizione di un veicolo in uno dei registri, di cui
all’art. 60 del CdS, al fine di acquisire la qualifica di "veicolo di
interesse storico e collezionistico"; 2) la riammissione alla circolazione
dei veicoli precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;
3) la revisione periodica. La presente circolare fornisce le disposizioni
complementari previste dal decreto e, al contempo, si prefigge di costituire un
quadro organico dell’intera materia dei veicoli di cui trattasi, disciplinando
le procedure operative anche per i casi che non rientrano nello specifico ambito
di applicazione del decreto. A tali fini, si è ritenuto opportuno riportare, in
primo luogo, i principi generali per la classificazione dei veicoli di interesse
storico e collezionistico e, specificare, per ognuno dei possibili casi, le
relative procedure per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione, per il rilascio dei documenti di circolazione e per gli
adempimenti successivi.
1.
PRINCIPI GENERALI
1.1
Qualificazione Presupposti
necessari per la qualificazione e la successiva classificazione di un veicolo di
interesse storico e collezionistico sono: a) l’appartenenza
del veicolo ad una delle categorie "motoveicoli e autoveicoli", così
come definite dagli
articoli 53 e 54 del CdS, che di seguito si specificano: - motocicli con o senza
sidecar; - tricicli (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo,
motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporto specifico e per uso
speciale); - quadricicli, diversi da quelli leggeri; - motoarticolati; -
autovetture; - autoveicoli per trasporto promiscuo; - autocarri; - autoveicoli
per trasporto specifico ed uso speciale; - autocaravan; - autobus;autotreni; -
autoarticolati; b) data di costruzione precedente di almeno 20 anni a quella
della richiesta di iscrizione in uno dei Registri, di
cui all’articolo 60 del C.d.S. Tale
data è attestata dai Registri.
1.2.
Iscrizione ai Registri e certificato di rilevanza storica e collezionistica La
classificazione di "veicolo di interesse storico e collezionistico",
qualificabile come tale, è subordinata all’iscrizione in uno dei Registri di
cui all’articolo 60, comma 4, del CdS: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT,
Italiano Alfa Romeo e Storico FMI, di seguito denominati Registri. I Registri
rilasciano, previa verifica dei requisiti, il certificato di rilevanza storica e
collezionista, di cui all’art. 4 del decreto, con i contenuti specificati nel
fac-simile riportato all’allegato 1 dello stesso decreto. Tale certificato è
uno degli elementi caratterizzanti le disposizioni contenute nel decreto.
Costituisce, infatti, un primo modello unificato per i Registri soprattutto nei
contenuti. Il certificato è suddiviso in diverse sezioni, nelle quali, a cura
dei Registri, sono indicati: - possessore del veicolo; - dati di prima
immatricolazione del veicolo, ove disponibili; - data di costruzione del
veicolo; - dati generali ed identificativi del veicolo, nonché le relative
caratteristiche tecniche; - eventuali parti del veicolo sostituite non conformi
a quelle originarie. L’ultima sezione è dedicata all’annotazione delle
dichiarazioni rilasciate dalle Ditte di autoriparazione, più dettagliatamente
descritte in seguito, acquisite dai Registri ai fini del rilascio del suddetto
certificato di rilevanza storica e collezionistica. Inoltre, per i veicoli
cancellati dal PRA o muniti di documenti non più validi per la circolazione, i
Registri sono tenuti ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
resa dal richiedente l’iscrizione, relativa allo stato di corretta
conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni
trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione
medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello
stesso e alle modalità di conservazione.
1.3
Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione La qualificazione
e l’iscrizione in uno dei registri costituiscono, come già specificato, i
presupposti per la classificazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico. La loro circolazione su strada è, invece, subordinata alla
verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione. Tale
verifica si specializza, a seconda dei casi, in un mero controllo della
persistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione (controllo periodico di
revisione) ovvero in un accertamento di idoneità alla circolazione mediante
visita e prova (articolo 75 CdS). L’accertamento tecnico, da effettuarsi
tramite visita e prova, è finalizzato alla verifica dei dati di identificazione
e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche
costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione
dei veicoli stessi, nonché alla verifica dei dispositivi imposti da norme
cogenti ai fini della circolazione. Per le verifiche e le relative competenze si
rimanda ai contenuti dell’allegato II del decreto.
1.4
Veicoli assoggettati a titolo autorizzativo E’ consentita l’ammissione alla circolazione di
autocarri, autobus e complessi di veicoli, previa iscrizione in uno dei
Registri, in difetto dei prescritti titoli autorizzativi per la circolazione e
l’immatricolazione dei veicoli destinati al trasporto. Pertanto, ai fini
dell’ammissione alla circolazione, fatti salvi i previsti accertamenti tecnici
e quanto indicato nei paragrafi successivi, è sufficiente la presentazione
della certificazione attestante l’iscrizione del veicolo in uno dei Registri,
unitamente ad una dichiarazione del proprietario che attesti la utilizzazione
del proprio veicolo solo a fini di collezionismo e non già per effettuare alcun
tipo di trasporto. Si ritiene opportuno evidenziare che tali veicoli, qualora
effettuino qualsiasi genere di trasporto, in qualsiasi quantità e a qualsiasi
titolo, sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 82 e 88 del vigente
Codice della Strada. Inoltre, gli autobus, privi di titolo, potranno circolare
col solo conducente ed un accompagnatore, fatta salva la possibilità di
utilizzare i posti a sedere, indicati sulla carta di circolazione, in occasione
di manifestazioni di veicoli di interesse storico e collezionistico, su percorsi
prestabiliti. La manifestazione e relativo percorso dovranno essere
preventivamente autorizzati dalle Autorità competenti. Ai fini della
circolazione di tali mezzi, non sono peraltro richieste particolari formalità
ed è quindi sufficiente tenere a bordo la certificazione di iscrizione in uno
dei Registri e la carta di circolazione riportante: - le generalità del
proprietario; - la classificazione "veicolo di interesse storico e
collezionistico"; - la portata nulla per gli autocarri e i rimorchi e, per
gli autobus, l’utilizzazione dei posti alle condizioni di cui sopra; -
l’agganciamento per targa nel caso di complessi di veicoli. Nelle more di
allineamento delle procedure informatiche necessarie per la gestione e
l’emissione delle carte di circolazione dei veicoli in esame, i singoli casi
saranno definiti dagli UUMC in collaborazione con il CED, ivi compresa la
possibilità di rinnovare e aggiornare la precedente carta di circolazione,
qualora in possesso dell’interessato.
1.5
Revisione periodica A
norma dell’articolo 9 del decreto ed, in particolare, secondo quanto
specificato nell’allegato III allo stesso decreto, i veicoli di interesse
storico e collezionistico sono sottoposti a revisione periodica con cadenza
biennale, secondo il consueto calendario: entro il mese di rilascio della carta
di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato
effettuato l’ultimo controllo di revisione, sempre che i veicoli non siano
stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a
visita e prova per l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla
circolazione ai sensi dell’art. 75 CdS. I controlli tecnici da effettuare in
sede di revisione sono specificati nel citato allegato III al decreto. Si
ritiene opportuno evidenziare che, fermo restando quanto stabilito dall’art.
80 del CdS in merito alla competenza per le revisioni periodiche in relazione
alle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, le revisioni
dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell’1°
gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dagli Uffici Motorizzazione
Civile (UMC). Tuttavia, tenuto della particolare categoria di veicoli di cui
trattasi e al fine di ridurre gli eventuali disagi nei casi in cui sussiste
l’obbligo di sottoporre i veicoli a revisione esclusivamente presso le sedi
degli UMC, si dispone che i Registri, attraverso i propri Club o i propri
esaminatori regionali, possono presentare ai competenti UMC richiesta di
espletamento delle operazioni di revisioni dei veicoli, ai sensi della legge 1°
dicembre 1986, n. 870, in una sede attrezzata secondo le modalità disciplinate
dalla circolare D.G. n. 39/98 del 29 aprile 1998. Si evidenzia, in merito, che
le richieste possono essere accolte nella misura in cui l’espletamento di
dette operazione non costituisca impedimento o ritardo nell’attività
istituzionale da svolgersi presso gli UMC, né eccessivo aggravio per gli
operatori. Al fine dell’ottenimento delle prestazioni dovrà essere
individuata l’adeguata sede attrezzata (privata) di svolgimento delle
operazioni tecniche e i veicoli oggetto della seduta devono essere individuati
per targa, intestatario e numero di iscrizione al Registro.
2.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE Si riportano di seguito le procedure per
l’ammissione alla circolazione per le singole fattispecie che si prevede
possano verificarsi.
2.1
Veicoli muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e mai dismessi
dalla circolazione La classificazione nella categoria di interesse storico e collezionistico
consegue unicamente all’iscrizione in uno dei Registri sopra indicati. Per
tali veicoli sono fatti salvi i certificati di iscrizione già rilasciati o per
i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui trattasi, è già stata
presentata domanda di iscrizione in uno dei Registri.
2.2
Veicoli non muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e/o dismessi
dalla circolazione Sono rappresentativi di tali casi: - veicoli radiati dal Pubblico
Registro Automobilistico (PRA); - veicoli di origine sconosciuta; - veicoli
nuovi mai immatricolati; - veicoli provenienti dall’estero.
2.2.1
Veicoli radiati dal PRA La radiazione di un veicolo dal PRA può riguardare le
diverse motivazioni: - d’ufficio; - ritiro dalla circolazione e custodia in
area privata; - demolizione.
2.2.1.1
Veicoli radiati d’ufficio dal PRA I
veicoli radiati d’ufficio dal PRA sono oggetto delle disposizioni contenute
nella circolare prot. n. 4437/M360 del 26 novembre 2003. I contenuti della
citata circolare sono confermati fatte salve le seguenti integrazioni e
modifiche: a) i Registri, ai fini del rilascio del certificato di rilevanza
storica e collezionistico, devono acquisire: - una dichiarazione rilasciata da
ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o
ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di
lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal
rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli
aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo,
ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria; - una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato
medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con
eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione
dal PRA, al luogo di rinvenimento dello stesso, al luogo di conservazione del
veicolo e alle modalità di conservazione. b) il punto 10 della richiamata
circolare n. 4437/M360, è sostituito dal seguente: "10. resta in ogni
caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e collezionistico,
per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di
revisione. Pertanto, il rilascio dei documenti di circolazione
è subordinato all’esito positivo della revisione da effettuarsi presso il competente
Ufficio Motorizzazione Civile".
2.2.1.2
Veicoli radiati e custoditi in aree private, radiati per demolizione a)
Iscrizione al Registro L’iscrizione al Registro è subordinata
all’acquisizione di: - una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di
autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o
manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e
la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale
dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali,
al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi
silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria; - una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo,
relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale
riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA,
alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo,
al luogo di rinvenimento dello stesso e alle modalità di conservazione. b) Accertamento
dei requisiti di idoneità alla circolazione La domanda di visita e prova, a
norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data
di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente Centro Prova
Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al
competente UMC. La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art.
236 del Regolamento di esecuzione del CdS (.... omissis ...... presso l’ufficio della
Direzione generale della
M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla
modifica. Quando quest’ultima è effettuata da più ditte,
senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un
certificato di approvazione, l’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
competente per la visita
e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha
operato l’ultimo
intervento in materia). Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119,
devono essere, tra l’altro, allegati in visione: - certificato di rilevanza
storica e collezionistica; - estratto cronologico rilasciato dal PRA o
certificato di cancellazione, con indicazione, per i veicoli cancellati a
partire dal 30 giugno 1998, del centro di raccolta presso il quale il veicolo è
stato consegnato; - eventuali documenti di circolazione originari ancora in
possesso del richiedente; - dichiarazione circa l’eventuale possesso delle
targhe originali.
La visita
e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA,
subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il
certificato di approvazione allegando copia autentica della documentazione
prodotta unitamente alla domanda e prima specificata. c) Rilascio dei
documenti di circolazione Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi
della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato
di approvazione emesso dal CPA, rilascia i documenti di circolazione e le targhe
secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando
nelle righe descrittive "veicolo di interesse storico e collezionistico,
iscritto al n. ...... del Registro... (specificare)", acquisisce
agli atti, in allegato alla domanda, le copie dei documenti sopra citati. Può
accadere che il richiedente la riammissione alla circolazione sia in possesso
dei documenti di circolazione originari e/o delle targhe. Nel caso di possesso
delle targhe originarie, la riammissione alla circolazione può essere
effettuata, a richiesta dell’interessato, con la riattivazione dello targa
originale. Il documento di circolazione originale, se presente, è aggiornato,
oltre che in relazione ai dati dell’intestatario, con l’annotazione
"veicolo di interesse storico collezionistico, iscritto al n. ...... del
Registro ..., riammesso alla circolazione in data .........."
L’annotazione è apposta manualmente, ovvero, qualora disponibili le procedure
meccanografiche, con la stampa di apposita etichetta. Nel caso di possesso dei
soli documenti di circolazione, si procede alla reimmatricolazione con
l’emissione di nuovi documenti di circolazione e nuove targhe. I documenti
originali possono essere restituiti all’interessato, previa annotazione
"non valido ai fini della circolazione". d) Adempimenti
successivi da parte dell’UMC Limitatamente ai veicoli radiati per demolizione a partire
dal 30 giugno 1998, l’UMC invia comunicazione dell’avvenuta riammissione
alla circolazione al competente organo di Polizia provinciale (competenza
territoriale in relazione alla sede del centro di raccolta desumibile dal
certificato di cancellazione - presso il quale è stato consegnato il veicolo),
per gli eventuali successivi accertamenti e adempimenti di competenza.
2.2.2.
Veicoli di origine sconosciuta a) Iscrizione al Registro L’iscrizione al Registro
è subordinata all’acquisizione di: - una dichiarazione rilasciata da ciascuna
impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o
manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e
la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale
dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali,
al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi
silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria; - una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo,
relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, alla data e al luogo
di rinvenimento dello stesso, al luogo e alle modalità di conservazione. b) Accertamento
dei requisiti di idoneità alla circolazione La domanda di visita e prova, a
norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data
di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente Centro Prova
Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al
competente UMC. La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art.
236 del Regolamento di esecuzione del CdS. Alla suddetta domanda di visita e
prova, compilata sul mod. TT 2119, deve essere, tra l’altro, allegato in
visione: - certificato di rilevanza storica e collezionistica; La visita e prova
è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto. Per le
operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente
all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione
allegando copia autentica della documentazione prodotta unitamente alla domanda
e prima specificata. c) Rilascio dei documenti di circolazione Il
competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo
stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal
CPA, rilascia i documenti di circolazione e le targhe
secondo le
modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando nelle righe
descrittive "veicolo di interesse storico e collezionistico, iscritto al n.
...... del Registro ... (specificare)", acquisisce agli atti, in
allegato alla domanda, le copie dei documenti sopra citati. d) Adempimenti
successivi da parte dell’UMC L’UMC invia comunicazione dell’avvenuta riammissione alla
circolazione ai competenti organi di Polizia per gli eventuali accertamenti di
competenza sull’origine del veicolo.
2.2.3.
Veicoli nuovi mai immatricolati a) Iscrizione al Registro L’iscrizione
al Registro è subordinata all’acquisizione di: - una dichiarazione rilasciata
da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o
ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di
lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal
rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli
aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo,
ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria; - una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato
medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, alla data e
al luogo di rinvenimento dello stesso, al luogo e alle modalità di
conservazione. b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione La
domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere
presentata, per i veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio
1960, al competente Centro Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a
partire dal 1° gennaio 1960 al competente UMC. La competenza è stabilita
secondo quanto previsto dall’art. 236 del Regolamento di esecuzione del CdS.
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono
essere, tra l’altro allegati in visione: - certificato di rilevanza storica e
collezionistica; - certificato di conformità o di origine del veicolo, in
assenza del quale il veicolo è considerato di origine sconosciuta. La visita e
prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA,
subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il
certificato di approvazione allegando copia autentica della documentazione
prodotta unitamente alla domanda e prima specificata. c) Rilascio dei
documenti di circolazione Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi
della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato
di approvazione emesso dal CPA, rilascia i documenti di circolazione e le targhe
secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando
nelle righe descrittive "veicolo di interesse storico e collezionistico,
iscritto al n. ...... del Registro ... (specificare)", acquisisce
agli atti, in allegato alla domanda, l’originale del certificato di conformità
o di origine e le copie degli altri documenti sopra citati.
2.2.4.
Veicoli provenienti dall’estero Rientrano
in questa categoria i veicoli provenienti dall’estero muniti di regolari
documenti di circolazione. In mancanza di quest’ultimi, i veicoli sono
considerati di origine sconosciuta. I documenti di circolazione esteri ovvero la
documentazione ritenuta equivalente in base alle vigenti disposizioni in materia
di "nazionalizzazione" dei veicoli, assume il valore di certificazione
di origine del veicolo. Pertanto, è da ritenersi idonea a tal fine anche la
documentazione non più valida ai fini della circolazione nello Stato di
origine. Si richiamano , nel caso di specie, le procedure amministrative vigenti
in materia di nazionalizzazioni, ivi comprese quelle di natura fiscale. a) Iscrizione
al Registro L’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione
intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica
del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi
a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima,
con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai
sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori,
nonché ai
componenti della carrozzeria; - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta
conservazione del veicolo, indicando il luogo di conservazione del veicolo e le
modalità di conservazione. b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione Si specifica, innanzitutto, che a norma di quanto previsto
dall’art. 7 del decreto, per i veicoli provenienti da Paesi della Comunità
europea o dalla Spazio economico europeo, ivi compresi gli Stati ad essi
assimilati, con documenti di circolazione validi ed in regola con il controllo
periodico di revisione, valgono le procedure vigenti in materia di
nazionalizzazione, con particolare riferimento ai casi in cui non è
prescritta la visita e prova. Per i casi previsti, tenuto conto di quanto
specificato al precedente capoverso, la domanda di visita e prova, a norma
dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data di
costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente Centro Prova
Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al
competente UMC. La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art.
236 del Regolamento di esecuzione del CdS. Alla suddetta domanda di visita e
prova, compilata sul mod. TT 2119, devono essere, tra l’altro allegati in
visione: - certificato di rilevanza storica e collezionistica; - documentazione
di origine del veicolo (documenti esteri); La visita e prova è condotta in base
a quanto specificato nell’allegato II del decreto. Si specifica che i veicoli
di provenienza da Paesi extracomunitari debbono rispondere alle prescrizioni di
cui all’allegato II del decreto in relazione alla loro data di costruzione.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA,
subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il
certificato di approvazione allegando copia autentica della documentazione
prodotta unitamente alla domanda e prima specificata. c) Rilascio dei
documenti di circolazione Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi
della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato
di approvazione emesso dal CPA ovvero sulla scorta della documentazione estera
per i veicoli provenienti da Paesi della Comunità europea o dalla Spazio
economico europeo, ivi compresi gli Stati ad essi assimilati, rilascia i
documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93
del Codice della strada, annotando nelle righe descrittive "veicolo di
interesse storico e collezionistico, iscritto al n. ...... del Registro ... (specificare)",
acquisendo agli atti, in allegato alla domanda, copia del certificato di
rilevanza storica e collezionistico, la documentazione estera e ritira, per i
casi previsti dalle disposizioni in materia di nazionalizzazioni, le eventuali
targhe estere. d) Adempimenti
successivi da parte dell’UMC Si ricorda che per i veicoli di provenienza CE o SEE sussiste
l’obbligo di informare lo Stato di origine dell’avvenuta immatricolazione in
Italia.
3.
Disposizioni transitorie e finali Sono abrogate le circolari: - prot. n. 2280/4356 DC IV n.
A072 (n. 170/86) del 15 settembre 1986; - prot. n. 256-CT-AG del 30 marzo 2001;
- prot. n. 51067/23.25 del 17 giugno 2008; - ogni altra precedente disposizione
in contrasto con le presenti. Sono fatte salve le procedure per l’iscrizione
dei veicoli al Pubblico Registro Autoveicoli.
IL
CAPO DIPARTIMENTO
dott.
ing. Amedeo Fumero